Art. 6.

      1. Per ottenere l'iscrizione all'albo professionale l'interessato deve presentare domanda alla commissione regionale della provincia di residenza, allegando la ricevuta

 

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del pagamento del contributo di cui all'articolo 2, comma 2.
      2. Nella domanda il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti professionali e morali di cui all'articolo 7.
      3. L'iscrizione all'albo professionale è disposta con provvedimento del presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 7.